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Regolamento elettorale

Regolamenti

REGOLAMENTO ELETTORALE


Art.1 Il rinnovo degli organi sociali deve avvenire in accordo con il disposto statuario ed è disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2Entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, possono formarsi ad iniziativa dei soci, Comitati elettorali composti da 3 o più soci con almeno due anni di anzianità. Il Comitato si intende costituito quando ne sia data comunicazione scritta, a firma dei suoi componenti, alla segreteria sociale non oltre il 30 settembre. Se nessun Comitato si costituisce entro tale data, il Consiglio Direttivo designa entro il 10 ottobre un Comitato elettorale ufficiale. I Comitati elettorali possono comunicare alla segreteria, per l'affissione all'albo, i giorni e le ore di ciascuna settimana in cui sono a disposizione dei soci per eventuali consultazioni.

Art. 3Entro il 15 novembre i Comitati elettorali, comunque costituiti, presentano per iscritto, presso la segreteria, che rilascia ricevuta, la propria lista dei candidati, sottoscritta per accettazione dai candidati medesimi.
Le liste devono contenere i nomi dei candidati alle seguenti cariche:
A1. Presidente del Consiglio Direttivo;
A2. almeno n. 12 componenti il Consiglio Direttivo;
B1. Presidente del Collegio dei Probiviri;
B2. almeno n. 5 componenti il Collegio dei Probiviri;
C1. Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;
C2. almeno n. 3 componenti il Collegio dei Revisori dei conti.
La mancanza delle candidature sopra elencate comporta la non accoglibilità della lista presentata.

Art. 4I componenti dei Comitati elettorali, costituitisi a norma del precedente art.2, possono per tutto il periodo in cui esplicano la loro attività in seno ai Comitati stessi, accedere allo schedario sociale e consultare le schede individuali dei soci per trarne ogni indicazione utile per l'assolvimento del loro mandato.
E’ comunque garantito il rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 5Entro il 15 dicembre, i vari Comitati elettorali possono nominare un proprio rappresentante di lista, con il compito di vigilare sulla regolarità delle operazioni elettorali. Il Consiglio Direttivo mette a disposizione il necessario personale di segreteria. I Probiviri della Società controllano entro la stessa data del 15 dicembre se le liste presentate sono conformi alle disposizioni statutarie e regolamentari.
Qualora il Collegio dei Probiviri riscontri delle irregolarità ne dà comunicazione per iscritto al rappresentante designato del Comitato elettorale invitandolo a rimuoverle entro otto giorni dalla comunicazione.
Qualora il Comitato elettorale non provveda nei termini la lista è esclusa.

Art.6La scheda elettorale è unica e riporterà, chiaramente distinto, l'elenco e la composizione delle liste presentate. Le liste dei candidati dovranno essere esposte in più copie nei locali in cui si deve svolgere la votazione.
Sono ammessi al voto i soci in regola con il canone sociale.

Art.7 Il voto viene espresso per una singola lista.
La lista che ottiene il maggior numero di voti esprime il Presidente ed il Consiglio Direttivo i cui componenti sono eletti secondo l'ordine occupato nella lista presentata.
I rimanenti candidati elencati surrogano, secondo l’ordine di iscrizione nella lista medesima, eventuali consiglieri dimissionari o decaduti.

Art. 8Nel caso siano presentate 2 o più liste, sono eletti Presidente del Collegio dei Probiviri, e Presidente del Collegio dei Revisori dei conti i candidati indicati dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti.

Art. 9Nel caso di decadenza o revoca di uno dei Presidenti di cui all’art. 8, subentra il candidato indicato, dalla terza lista e così di seguito sino all'eventuale nomina del candidato proposto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 10Sono eletti componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti i soci indicati per tali incarichi nella lista più votata.


Art.11 Nel corso dell'Assemblea dei soci, in cui si proceda al rinnovo degli organi sociali, verrà eletto il Presidente del seggio elettorale ed ulteriori quattro componenti del seggio stesso che fungeranno anche da scrutatori. Esaminati i singoli punti all'ordine del giorno, la seduta verrà sospesa, e verrà dato inizio alle operazioni di voto che avranno termine nella stessa giornata secondo le indicazioni dell'assemblea stessa.


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