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Regolamenti
REGOLAMENTO GENERALE
ARTICOLO 1
L'accesso alle sedi è riservato: ai Soci, ai familiari, agli invitati purchè accompagnati da un Socio.
L'utilizzo viene demandato ad apposite disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 2
La conservazione dei locali sociali, l'igiene e il decoro degli stessi sono affidati all'educazione, disciplina, attaccamento al Circolo ed al reciproco sentimento di rispetto di tutti i Soci e delle persone che, in accordo al presente Regolamento, frequentano la sede.
ARTICOLO 3
Il Socio che in qualsiasi modo arrechi un danno ai beni mobili ed immobili del Circolo, è tenuto alla completa rifusione, fermo restando impregiudicato ogni provvedimento disciplinare nei suoi confronti nei casi di particolare gravità e volontarietà.
ARTICOLO 4
Il Circolo non assume alcuna responsabilità per oggetti mancanti o scambiati nè per danneggiamenti o perdite conseguenze di forza maggiore (maltempo, incendio, ecc.) ed i Soci vengono invitati a farsi diligenti custodi delle proprie cose.
ARTICOLO 5
Per ragioni di sicurezza ed in base a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di Prevenzione degli Incendi, e da quelle relative al rilascio delle Concessioni Demaniali, si fa assoluto divieto di depositare e/o trasportare materiali infiammabili (gasolio, benzina o altro), anche se contenuti in taniche adatte, in quantità superiore a 20 litri per volta, o effettuare lavori con fiamma libera, all'interno degli spazi di proprietà o concessione al Circolo, se non formalmente autorizzati. Viene inoltre vietata la sosta ed il transito di automezzi e motocicli entro le predette zone, tranne che per operazioni di carico e scarico momentaneo.
ARTICOLO 6
L'ormeggio definitivo nello specchio d'acqua sociale è riservato esclusivamente alle imbarcazioni sociali ed a quelle dei Soci, così come indicato dagli art. 27 e 28 dello statuto, fatto salvo il transito provvisorio.
ARTICOLO 7
Il canone d'ormeggio viene fissato di anno in anno dall'Assemblea Generale ed il pagamento viene effettuato anticipatamente assieme al canone sociale entro il 31 marzo, ovvero entro diversa data stabilita dal Consiglio Direttivo qualora motivi contingenti rendessero non possibile richiedere il rispetto del termine dinanzi fissato. In caso di ritardato pagamento l'ammontare dovuto, sia per canone d'ormeggio che per canone sociale, sarà maggiorato del 5% costante per ogni mese di ritardo del pagamento, applicato dal primo giorno del mese.
ARTICOLO 8
Il posto d'ormeggio viene fissato esclusivamente dal Consiglio Direttivo e non può essere mutato per alcun motivo senza il consenso dello stesso Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 9
Per ragioni di sicurezza ed ordine l'Economo di Mare può, con l'approvazione del Consiglio Direttivo e sentito il parere degli interessati, cambiare le disposizioni di ormeggio dei natanti. Le relative spese saranno a carico del proprietario, se i motivi inerenti allo spostamento riguardano la sicurezza, ed a carico del Circolo se riguardano una migliore utilizzazione degli spazi d'ormeggio. I proprietari di imbarcazioni devono assicurare i loro natanti con solidi ormeggi e munirli di almeno due parabordi per lato di adeguata misura onde non danneggiare i natanti vicini. Le sistemazioni d'ormeggio devono essere a soddisfazione dell'Economo Mare.
Il Circolo non risponde in alcun caso dei danni causati da terzi, maltempo o per motivi fortuiti.
ARTICOLO 10
Dei danni derivanti da cattivo o deficiente ormeggio risponde il proprietario del natante che ha causato il danno.
ARTICOLO 11
L'usufruire o l'aver usufruito di un dato posto di ormeggio non dà in nessun caso un diritto allo stesso.
ARTICOLO 12
Verranno escluse dallo specchio d'acqua sociale quelle imbarcazioni che per cattivo ormeggio rappresentassero un pericolo per i natanti vicini.
ARTICOLO 13
E' assolutamente vietato passare per le barche altrui per raggiungere la propria, ad eccezione in quei casi di assoluta necessità, maltempo o esplicito consenso del proprietario e di fare prove di motore all'ormeggio con l'elica innestata.
ARTICOLO 14
In caso di vendita totale o parziale di una imbarcazione all'ormeggio sociale, è fatto obbligo al Socio di dare comunicazione scritta - entro 15 giorni - al Consiglio Direttivo. L'omissione di quanto sopra comporta il pagamento di una penale pari a due volte il canone di ormeggio. Il mancato pagamento della penale determina la perdita del diritto acquisito.
ARTICOLO 15
L'ormeggio si intende assegnato nominalmente al solo socio avente diritto di ormeggio per quella data imbarcazione.
La titolarità dell’ormeggio può essere trasferita nei seguenti casi:
1. Per eredità (come previsto dall’art. 31) dello Statuto;
2. Al coniuge, convivente e familiari sino al primo grado in via ascendente e discendente purchè il beneficiario sia socio da almeno due anni;
3. Al comproprietario da almeno 10 anni dell’imbarcazione e purchè lo stesso abbia un’anzianità minima di socio di 10 anni. Il nuovo socio titolare dell’ormeggio è comunque tenuto al pagamento delle tasse previste all’art. 16.
In caso di trasferibilità volontaria dell’ormeggio il socio cedente non potrà presentare domanda di assegnazione di nuovo ormeggio per almeno 10 anni dalla data di accoglimento della richiesta di trasferimento della titolarità dell’ormeggio.
ARTICOLO 16
Premessa l'uniformità di trattamento nell'assegnazione degli ormeggi sociali, nel caso di accoglimento agli ormeggi sociali di una nuova imbarcazione, il Socio assegnatario del posto è tenuto a pagare una tassa pari al canone annuo di ormeggio di detta imbarcazione.
Il Socio che ottiene la concessione di un posto di ormeggio negli spazi acquei sociali è tenuto a pagare una tassa di buona entrata nella misura fissata annualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo.
La tassa di buona entrata di cui al capoverso precedente si applica anche al Socio cui venga concesso un allargamento, proporzionalmente alla misura dell'allargamento stesso.
Tali tasse non saranno restituibili per nessun motivo.
ARTICOLO 17
Le richieste di posto d'ormeggio o di allargamento dovranno essere fatte per iscritto utilizzando i moduli a ciò predisposti. All'atto della prima richiesta il socio è tenuto a versare al Circolo una quota nella misura fissata annualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo. La domanda potrà essere rinnovata di anno in anno previo il versamento di una quota determinata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo. A cura dell'Economo Mare, le richieste stesse verranno iscritte in apposito registro che sarà unica prova idonea a stabilire la data ufficiale di presentazione. All'atto della presentazione della domanda, il Socio richiedente può esporre per iscritto i titoli non ancora riconosciuti, aggiornabili annualmente con le stesse modalità, al fine di concorrere all’assegnazione dei punteggi di cui al successivo art. 19).
La Commissione assegnatrice potrà comunque svolgere ogni accertamento che riterrà opportuno per verificare la veridicità di quanto esposto.
ARTICOLO 18
Solamente i Soci con 15 anni di anzianità sociale possono presentare domanda di posto barca o di allargamento per imbarcazioni ad esclusiva propulsione meccanica.
ARTICOLO 19
Per la concessione di posti barca o allargamenti verrà nominata una Commissione composta da tre Soci non eletti a far parte del Consiglio Direttivo; la Commissione sarà nominata dal Consiglio Direttivo e presieduta di diritto dall'Economo Mare. La Commissione ormeggi dovrà riunirsi almeno una volta all'anno per formare una graduatoria, che sarà resa pubblica, in base alla formula che segue:
a) anzianità di associazione al C.D.V.:
· 1 punto x mese:12
b) per la permanenza in lista d'attesa (il punteggio viene calcolato dal mese successivo a quello di presentazione della domanda):
· 1 punto x mese: 12
c) tipo di imbarcazione:
· punti 4 - imbarcazione con stazze riconosciute dalla F.I.V., in corso di validità
· punti 3 - barca a vela
· punti 2 - motorsailer
· punti 0 - imbarcazioni a motore
d) attività sportive per il C.D.V.:
· punti 0,20- partecipazione ad ogni regata organizzata dal Circolo per stagione
· punti 1 - titolo di campione sociale
· punti 7 - titolo di campione italiano
· punti 8 - titolo di campione europeo
· punti 9 - titolo di campione mondiale
· punti 10 - titolo di campione olimpico
e) attività benemerita e/o di collaborazione con il C.D.V.:
· punti 0,25 - assistenza a regate organizzate dal Circolo (per ogni regata)
· punti 0,50 - per ogni 10 ore di attività non remunerata destinata a lavori ovvero ad altre iniziative a favore del Circolo, accertate e convalidate dal Consiglio Direttivo.
f) preferenzialità se l'imbarcazione viene acquistata da un altro Socio (il cedente deve averla posseduta negli ultimi 3 anni):
· punti 1
Nel caso di parità di punteggio farà fede, per l'eventuale assegnazione del posto barca o per la concessione dell'allargamento, la data di presentazione della domanda.
La graduatoria dovrà essere aggiornata non oltre 15 giorni prima di ogni assegnazione di ormeggio o allargamento.
ARTICOLO 20
Rimane nella più ampia facoltà del Consiglio Direttivo di gestire la disponibilità degli spazi acquei nelle aree di concessione al C.D.V. variando le eventuali precedenze tra allargamenti e assegnazioni a nuovo, come richiesto da esigenze organizzative interne.
ARTICOLO 21
Alle domande di assegnazione del posto barca dovranno essere allegate le fotocopie dei seguenti documenti:
· imbarcazioni non immatricolate: una scrittura notarile, atto notorio, autocertificazione o fattura che dimostri la proprietà della barca;
· imbarcazioni immatricolate: libretto di immatricolazione della barca.
Qualora il socio al momento della domanda non sia in possesso di tali documenti, egli dovrà comunque presentarli al Direttivo qualora gli venga assegnato l'ormeggio non oltre tre mesi dopo che la barca sia all'ormeggio, pena la decadenza del diritto di ormeggio.
ARTICOLO 22
In caso di assegnazione di ormeggio o allargamento verrà data comunicazione scritta al Socio interessato; il Socio avrà 1 mese di tempo per accettare o rinunciare all'ormeggio o allargamento assegnato, in caso di rinuncia la domanda decade.
Qualora il socio accetti l'assegnazione di ormeggio o allargamento, egli dovrà occupare il posto assegnato con la propria imbarcazione entro 12 mesi salvo comprovati ed accertati casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del socio sui quali il Consiglio Direttivo dovrà motivatamente esprimersi con uniformità di giudizio; l'imbarcazione dovrà occupare l'ormeggio pronta alla navigazione secondo le norme legislative vigenti.
Qualora il Socio non ottemperi a quanto su esposto, perderà ogni diritto in merito all'assegnazione del posto di ormeggio e le somme già corrisposte a norma dell'articolo 16) non verranno restituite.
ARTICOLO 23
Il Socio che ha avuto in assegnazione un ormeggio sociale, deve occupare l'ormeggio con continuità. In caso di prolungata e ingiustificata assenza il Consiglio Direttivo su segnalazione dell’Economo Mare, sentito il Consiglio dei Probiviri, avrà facoltà di revocare l'assegnazione.
ARTICOLO 24
La comproprietà è ammessa solo tra i soci e familiari di cui all’art. 10) dello Statuto compresi i figli maggiorenni.
ARTICOLO 25
Per l'occupazione di ormeggi temporaneamente liberi verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo la relativa tassa giornaliera o mensile. La Gestione sarà demandata all'Economo di Mare. I relativi fondi, confluiranno nelle casse sociali.
ARTICOLO 26
Al fine di evitare onerosi noleggi di imbarcazioni in occasione di attività sportive per traini o assistenza alle regate, tutti i Soci proprietari di imbarcazioni devono, di norma, prestare, a rotazione e secondo un calendario predefinito dal direttore sportivo, assistenza con le proprie imbarcazioni nelle manifestazioni sportive del Circolo.
Il socio potrà concordare la sua sostituzione direttamente con un altro socio.
In caso di impedimento, e salvo casi di forza maggiore, l’impossibilità dovrà essere comunicata tempestivamente alla segreteria così come l’eventuale sostituzione.
Approvato dall’Assemblea Generale dei Soci in data 28 febbraio 2005