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Regolamenti
S T A T U T O
Modificato ed approvato dall’Assemblea Generale dei soci il 28 febbraio 2005
INDICE GENERALE
TITOLO I – COSTITUZIONE, FINALITA’, ORGANI E SEDE
ART. 1) – DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA’
ART. 2) – COLORI E STEMMA SOCIALE
ART. 3) – STRUTTURE ORGANIZZATIVE
ART. 4) – SEDE SOCIALE – ANNO SOCIALE
TITOLO II – SOCI
ART. 5) – CATEGORIE DI SOCI
ART. 6) – SOCI ORDINARI
ART. 7) – SOCI ONORARI
ART. 8) – SOCI ALLIEVI
ART. 9) – DOVERI DEI SOCI
ART. 10) – DIRITTI DEL SOCIO
ART. 11) – DIMISSIONI E CESSAZIONI DA SOCIO
ART. 12) – INTRASMISSIBILITA’ SOCIALE
ART. 13) – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
TITOLO III – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
ART. 14) – COSTITUZIONE COMPITI
ART. 15) – MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
TITOLO IV – PRESIDENTE
ART. 16) – ELEZIONI E FUNZIONI
TITOLO V – CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 17) – COMPOSIZIONE
ART. 18) – COMPITI
ART. 19) – MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
TITOLO VI – GIUNTA ESECUTIVA
ART. 20) – COMPOSIZIONE
ART. 21) – DELEGHE ED ATTIVITA’
ART. 22) – FUNZIONAMENTO
TITOLO VII – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DEI PROBIVIRI
ART. 23) – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 24) – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
TITOLO VIII – ENTRATE E PATRIMONIO, CARICHE SOCIALI E RESPONSABILITA’
ART. 25) – ENTRATE E PATRIMONIO
ART. 26) – GRATUITA’ DELLE CARICHE – RESPONSABILITA’
TITOLO IX – ORMEGGI
ART. 27) – 28) – 29) – 30) – 31) – 32)
TITOLO X – DISPOSIZIONI DINALI
ART. 33) – REGOLAMENTO INTERNO
ART. 34) – MODIFICHE DELLO STATUTO
ART. 35) – DURATA E SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO
TITOLO I - COSTITUZIONE, FINALITA', ORGANI E SEDE
ART. 1) - DENOMINAZIONE, SEDE FINALITA'
Il Circolo della Vela Muggia Associazione Dilettantistica, con sede in Largo Nazario Sauro 5/D in Muggia è una libera associazione italiana apolitica, apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro, fondata il 12 agosto 1945 ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice civile, ed ha lo scopo di:
a) diffondere l'esercizio della disciplina ginnico-sportiva con particolare riguardo allo sport della vela, della navigazione da diporto e dell'attività nautica in genere;
b) fornire servizi ed attività sociali quali:
l'organizzazione dei corsi di vela e di ginnastica;
l'organizzazione delle regate e manifestazioni sportive;
la gestione degli ormeggi e relativi servizi;
l'organizzazione di attività di intrattenimento ricreative e culturali, anche attraverso la gestione diretta o indiretta del servizio di bar e ristorazione.
Il Circolo aderisce alla FIV - Federazione Italiana Vela accettandone le normative e le direttive della stessa e del CONI.
ART. 2) - COLORI E STEMMA SOCIALE
Il guidone sociale consta in una fiamma azzurra con al centro lo stemma lineare del Castello di Muggia sotto al quale trovansi le sigle C.D.V. – Muggia in oro.
ART. 3) - STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Sono organi del Circolo:
l'Assemblea Generale dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
la Giunta Esecutiva;
il Collegio dei Revisori dei conti;
il Collegio dei Probiviri.
ART. 4) - SEDE SOCIALE - ANNO SOCIALE
Il Circolo ha sede in Muggia.
L'anno sociale inizia il primo gennaio ed ha durata dodici mesi.
TITOLO II – SOCI
ART. 5) - CATEGORIE DI SOCI
Gli associati vengono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo e sono previste le seguenti categorie di Soci:
Ordinari, Onorari e Allievi.
ART. 6) - SOCI ORDINARI
Sono considerati Soci Ordinari le persone di età superiore ai diciotto anni la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
Ammissione a Socio Ordinario
La domanda di associazione va corredata da curriculum vitae e fotografia, controfirmata da due Soci presentatori con almeno due anni di anzianità i quali si rendano garanti della moralità e del senso civico della persona presentata. Con la presentazione della domanda il richiedente accetta e si impegna ad osservare le norme dello Statuto e del Regolamento, nonché di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti del circolo.
La domanda, previa accettazione del Direttivo, è esposta per un mese all’albo del Circolo.
Ciascun Socio, entro il termine suddetto, può fare opposizione tramite lettera riservata al Presidente. Il Consiglio Direttivo decide in merito inappellabilmente.
ART. 7) - SOCI ONORARI
Sono Soci Onorari le persone nominate dall'Assemblea Generale dei Soci per aver reso servizi particolari in favore del circolo o ricevuto particolari benemerenze sportive.
ART. 8) - SOCI ALLIEVI
Sono Soci Allievi i giovani dagli 8 ai 18 anni di età. I Soci Allievi sono ammessi a svolgere le attività nautiche-sportive con la sola approvazione del Direttore sportivo.
Le attività sportive sono disciplinate da norme comportamentali definite dal Direttore sportivo.
Al compimento del diciottesimo anno il giovane che abbia svolto almeno tre anni di attività sportiva può chiedere il passaggio a Socio Ordinario presentando domanda con la sola firma del Direttore sportivo.
I Soci Allievi, in quanto minori di età, non hanno diritto di voto in Assemblea.
ART. 9) - DOVERI DEI SOCI
Tutti i Soci devono essere tesserati FIV e rispettare le seguenti clausole:
Versare una quota di iscrizione “buona entrata” al momento dell’accettazione della loro domanda;
Versare una quota associativa annuale determinata dall’Assemblea Generale contestualmente all’approvazione del bilancio preventivo;
Versare eventuali somme una tantum per far fronte a impegni, obblighi o investimenti deliberati dall’Assemblea Generale.
I Soci Onorari sono esentati dal pagamento del canone sociale e della quota di iscrizione.
Sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione “buona entrata”:
I Soci allievi di cui al terzo comma dell’art. 8);
I seguenti familiari conviventi con il Socio ordinario che presentano domanda di ammissione:
Coniuge o convivente;
Figli maggiorenni conviventi fino al compimento del 25° anno di età.
Le modalità ed i tempi dei versamenti sono definiti dal Regolamento generale.
ART. 10) - DIRITTI DEL SOCIO
Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto e possono ricoprire cariche sociali se eletti; possono nei limiti e modalità definite con disposizioni degli organi competenti:
frequentare i locali e partecipare all'attività sociale e ricreativa facendo uso delle installazioni fisse e mobili;
fruire delle imbarcazioni sociali e degli ormeggi disponibili;
far partecipare all'attività sociale il coniuge o convivente ed i figli di età inferiore ai diciotto anni.
I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
ART. 11) - DIMISSIONI E CESSAZIONE DA SOCIO
Le dimissioni da Socio decorrono dal momento del ricevimento della comunicazione scritta.
Il Socio dimissionario è tenuto, in ogni caso, al versamento dell'intero canone annuo salvo che le dimissioni siano state rassegnate entro la scadenza dell'anno sociale.
ART. 12) - INTRASMISSIBILITA’ SOCIALE
La partecipazione sociale ed i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
ART. 13) - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
A carico dei Soci possono venir applicati i seguenti provvedimenti di carattere disciplinare:
ammonizione verbale
ammonizione scritta
sospensione a tempo determinato dalla qualifica di Socio e/o dall'attività sociale e/o dall'accesso alla sede e/o dall'uso dello specchio acqueo e/o delle attrezzature ed impianti sportivi del Circolo
radiazione
Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza che l'interessato sia stato invitato, mediante lettera raccomandata A.R. a fornire spiegazioni scritte sui fatti contestati entro il termine di 15 gg. dal ricevimento dell’avviso.
Tutti i provvedimenti disciplinari sono di competenza del Consiglio Direttivo.
Per il provvedimento di radiazione o di sospensione da una o tutte le possibilità riservate ai Soci e citate alla precedente lettera c) il Consiglio Direttivo delibera dopo aver sentito il parere del Collegio dei Probiviri (entro 60 giorni dalla data di contestazione, in caso contrario il procedimento si intende decaduto).
La morosità per il pagamento del canone sociale e/o occupazione specchio acqueo e/o altra somma a qualsiasi titolo dovuta, protratta per oltre 60 giorni dalla data della contestazione formale effettuata dopo la scadenza dell’anno sociale, costituisce causa per la sospensione dalla qualifica di Socio. Qualora, la morosità sia protratta per ulteriori 15 giorni dalla scadenza del periodo di sospensione, viene adottato il provvedimento di radiazione.
Contro i provvedimenti disciplinari esiste possibilità di ricorso, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della comunicazione, al Collegio dei Probiviri per quelli di cui alle lettere a), b) e c) e all'Assemblea per quella di cui alla lettera d) da convocarsi entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso.
TITOLO III - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
ART. 14) - COSTITUZIONE COMPITI
L'organo sovrano del sodalizio è rappresentato dall’Assemblea Generale dei Soci, costituita da tutti i Soci.
All'Assemblea Generale compete in via esclusiva:
a): a1) Approvazione dello Statuto dell’Associazione;
a2) Approvazione del Regolamento generale;
a3) Approvazione del regolamento elettorale;
b) Deliberare l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
c) Deliberare sulle relazioni e sui bilanci consuntivi e preventivi;
d) Procedere all'elezione delle cariche sociali;
e) Stabilire la misura del canone sociale, dei canoni per occupazione spazi acquei;
f) Nominare Soci Onorari;
Decidere in merito ai ricorsi presentati dai Soci contro i quali vi è stato provvedimento di radiazione;
Deliberare lo scioglimento del sodalizio.
ART. 15) - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
L'Assemblea Generale ha luogo in via ordinaria preferibilmente entro il 28 febbraio di ogni anno per deliberare, in via non esclusiva, sui punti a), b), c), d) in caso di rinnovo, e), f), g), h) del precedente art. 14; in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo giudichi necessario o sia fatta domanda scritta motivata da almeno 1/5 di Soci; in quest'ultima ipotesi deve essere convocata entro 15 giorni dalla richiesta.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea con il relativo ordine del giorno viene comunicato ai Soci mediante lettera ordinaria ed affissione agli albi sociali. La comunicazione deve essere fatta 10 giorni prima della data di convocazione.
In caso di contestazione farà fede la data del timbro postale.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora più tardi, con qualsiasi numero di presenti.
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti per alzata di mano, salvo per l'elezione delle cariche sociali e le decisioni di cui alla lettera g) dell'art. 14 che devono avvenire a scheda segreta.
E' ammessa l'espressione del voto per delega nella misura di una delega per Socio tranne che nelle votazioni segrete.
Ciascun partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto.
TITOLO IV - PRESIDENTE
ART. 16) - ELEZIONI E FUNZIONI
Il Presidente viene eletto, unitamente alla lista che rappresenta, dall'Assemblea Generale dei Soci, rimane in carica due anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di cinque mandati.
Il Presidente rappresenta legalmente il Circolo di fronte a terzi ed in giudizio, presiede le Assemblee Generali, convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, qualora nominata, dà attuazione alle rispettive deliberazioni.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo gli subentra nelle funzioni sino alla successiva Assemblea Generale dei Soci, il Vice-Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo ne fa le veci il Consigliere più anziano in ordine di tempo nel Circolo ed età.
Il Presidente è coadiuvato per la parte amministrativa dal Segretario e dal Tesoriere.
TITOLO V - CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 17) - COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da dieci Soci Consiglieri eletti unitamente alla lista rappresentata dal Presidente per la durata di due anni dall'Assemblea Generale dei Soci. Possono essere eletti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative e non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione medesima o disciplina associata se riconosciuta dal CONI. La cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di metà dei consiglieri eletti dall'Assemblea comporta il rinnovo di tutto il Consiglio, con convocazione dell'Assemblea Generale entro il termine di quindici giorni.
I Consiglieri che, per dimissioni o qualsiasi altra causa, cessano dalla carica prima della scadenza del mandato sono surrogati dal Consiglio mediante la nomina dei candidati iscritti in ordine progressivo nella lista elettorale che ha ottenuto il maggior numero di voti, nei modi e forme previste nel Regolamento elettorale; i Consiglieri subentranti decadono dall'incarico alla scadenza del mandato del Consiglio medesimo.
Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dal mandato i Consiglieri che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non siano intervenuti alla seduta.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere ammessi i Soci, nei casi specifici e limitati a singoli argomenti da trattare, ai fini operativi del Circolo.
ART. 18) - COMPITI
Il Consiglio Direttivo assolve i compiti demandatigli dallo Statuto e dall'Assemblea Generale dei Soci, su tutta l’attività ordinaria, straordinaria ed economica nelle materie non di esclusiva competenza dell’Assemblea Generale elencate all’art. 14, con le seguenti attribuzioni specifiche:
imposta e tratta tutti i problemi di carattere generale;
discute ed approva le relazioni ed i bilanci del sodalizio da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea;
provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria del Sodalizio e del patrimonio sociale con facoltà di deliberare ogni atto o negozio giuridico che non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea Generale;
convoca le Assemblee e ne esegue le deliberazioni: indice, se richiesto per iscritto da almeno 1/5 dei soci, referendum su problemi di particolare interesse;
include nell'ordine del giorno relativo alla convocazione delle Assemblee le istanze formulate per iscritto e sottoscritte da almeno dieci Soci e presentate 20 giorni prima dell'invio utile della predetta convocazione dell'Assemblea ai Soci;
propone il Regolamento generale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale;
approva i Regolamenti diversi da quelli previsti dall’art. 14) del presente Statuto;
adegua lo Statuto ed i Regolamenti in genere alle norme di legge che dovessero essere emesse in qualsiasi momento.
ART. 19) - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.
TITOLO VI - GIUNTA ESECUTIVA
ART. 20) - COMPOSIZIONE
La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, dal Direttore sportivo e dall'Economo mare.
ART. 21) - DELEGHE ED ATTIVITA'
Il Consiglio Direttivo può delegare alla Giunta Esecutiva alcune delle sue attribuzioni. Non sono delegabili, e restano di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo i seguenti poteri:
convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
assunzione di mutui e finanziamenti in genere;
accettazione di eredità, legati o donazioni;
stipulazione di contratti relativi ad atti di straordinaria amministrazione;
discussione ed approvazione delle relazioni e dei bilanci del sodalizio da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea;
referendum;
approvazione dei regolamenti diversi da quelli previsti dall’art. 14) del presente Statuto.
La Giunta Esecutiva vigila sull'attività quotidiana del Circolo e sull'andamento dell'ordinaria amministrazione; decide inoltre sui particolari argomenti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo con l'obbligo di sottoporre le relative deliberazioni alla ratifica del Consiglio medesimo.
ART. 22) - FUNZIONAMENTO
Le sedute della Giunta sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
TITOLO VII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DEI PROBIVIRI
ART. 23) - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti esplica le funzioni previste dall'art. 2403 del C.C., ed è costituito dal Presidente e da due componenti eletti dall'Assemblea Generale con le modalità previste dal regolamento elettorale.
E’ nominato Presidente del Collegio il candidato appartenente alle liste che sono risultate minoritarie alle elezioni degli Organi Direttivi del Circolo.
Esercita il controllo contabile ed amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale del Circolo.
Sorveglia sulla copertura finanziaria delle spese disposte dal Consiglio Direttivo per importo superiore a un centesimo della somma totale delle uscite iscritta nel bilancio di previsione in corso.
Riferisce sulla regolarità del Consiglio Direttivo, alla Giunta Esecutiva e all'Assemblea Generale dei Soci con relazione scritta.
Eventuali rilievi dovranno essere notificati al Presidente entro 15 giorni dalla data di assunzione del provvedimento di spesa inquisito. Entro 15 giorni dalla loro ricezione il Presidente risponderà per iscritto.
Ove, nei successivi 30 giorni non si pervenga alla risoluzione delle contestazioni, il Collegio dei Revisori dei Conti investirà del caso il Collegio dei Probiviri. Su richiesta di quest'ultimo, da acquisirsi entro 60 giorni dalla notifica del rilievo, il Consiglio Direttivo dovrà, in caso di controversia di gravità tale da impedire il raggiungimento degli obiettivi delle finalità statutarie, convocare l'Assemblea dei Soci in via straordinaria per la definitiva decisione sulla questione.
I suoi componenti durano in carica due anni, sono rieleggibili e possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Le sedute del Collegio sono convocate dal Presidente.
I due componenti del Collegio possono richiedere la convocazione dello stesso al Presidente.
In tal caso il Presidente ha l’obbligo di convocare la seduta del Collegio da tenersi entro 10 giorni dalla data della richiesta. In caso contrario vi provvede il Presidente del Circolo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera con la presenza di almeno due dei componenti il Collegio.
ART. 24) - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è costituito dal Presidente e da quattro componenti eletti dall'Assemblea Generale, con le modalità previste dal regolamento elettorale, fra i Soci che alla data dell'elezione abbiano compiuto il 30° anno di età, siano da almeno cinque anni Soci Ordinari e non ricoprano cariche negli altri organi sociali.
E’ nominato Presidente il candidato appartenente alle liste che sono risultate minoritarie alle elezioni degli Organi Direttivi del Circolo.
Il Collegio dei Probiviri esercita la sorveglianza sull'operato del Consiglio Direttivo relativamente all'osservanza delle norme di legge in quanto applicabili, dello Statuto e dei Regolamenti del Circolo. Il Collegio dei Probiviri può intervenire sulla legittimità degli atti ma non nel merito delle scelte fatte.
Gli eventuali rilievi espressi dal Collegio dei Probiviri dovranno essere notificati al Presidente entro 15 giorni dalla data di assunzione del provvedimento inquisito, completi di esaustiva memoria scritta. Entro 15 giorni dalla loro ricezione il Presidente risponderà per iscritto.
Ove nei successivi 30 giorni non si pervenga alla risoluzione delle contestazioni, su richiesta del Collegio dei Probiviri, da acquisirsi entro 60 giorni dalla notifica del rilievo, il Consiglio Direttivo dovrà, in caso di controversia di gravità tale da impedire il raggiungimento degli obiettivi delle finalità statutarie, convocare l'Assemblea dei Soci in via straordinaria per la definitiva decisione sulla questione.
Esso decide in conformità alle procedure stabilite nel Regolamento generale sulle controversie tra organi sociali e tra questi e i singoli Soci dopo aver esperito ogni tentativo di composizione delle vertenze; decide inappellabilmente sui ricorsi dei Soci contro i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo; esprime il proprio parere sulle proposte di radiazione di Soci formulate dal Consiglio Direttivo; assolve ogni altro compito demandatogli dallo Statuto e dal Regolamento generale.
I componenti del Collegio durano in carico due anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri delibera con la presenza della metà più uno dei componenti il Collegio.
TITOLO VIII - ENTRATE E PATRIMONIO - CARICHE SOCIALI E RESPONSABILITA'
ART. 25) - ENTRATE E PATRIMONIO
Le entrate del Circolo sono costituite da:
canoni sociali, quote di iscrizione, quote di partecipazione ed iscrizione e corsi ed attività sociali nonchè regate, quote per uso ed occupazione impianti e specchi acquei;
contributi ed elargizioni fatte da Soci, da terzi, da organi dell'Amministrazione pubblica e sportiva nonchè dalla Federazione alla quale il Circolo è affiliato (F.I.V.);
attività gestionali diverse.
Il patrimonio sociale è costituito:
dagli immobili, impianti, attrezzature, mobili, arredi ed imbarcazioni;
da ogni altro bene immobile e mobile pervenuto al Circolo in virtù di donazione, legato o eredità.
E' in ogni caso fatto divieto all'Assemblea e al Consiglio Direttivo di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta o prevista dalla legge.
ART. 26) - GRATUITA' DELLE CARICHE - RESPONSABILITA'
Tutte le cariche sociali sono gratuite e non possono essere affidate che a Soci Ordinari. Per le obbligazioni assunte rispondono a norma di legge le persone e gli organi che hanno deliberato ed agito.
TITOLO IX - ORMEGGI
ART. 27)
L'ormeggio nello specchio d'acqua in concessione al Circolo è riservato di norma alle imbarcazioni sociali ed a quelle dei Soci. Non vanno configurate tra queste quelle in comproprietà con non soci.
ART. 28)
La quota per uso ed occupazione dello specchio acqueo viene fissata esclusivamente dall'Assemblea Generale dei Soci.
Per poter usufruire di ormeggio deve venir presentata regolare domanda al Consiglio Direttivo, il quale assegnerà, qualora disponibile, l'ormeggio secondo quanto stabilito dal Regolamento generale. Sarà obbligo del Consiglio Direttivo formare ed aggiornare la graduatoria relativa ai nominativi dei Soci che hanno presentato domanda specificatamente alle dimensioni richieste, rispettando quanto previsto in materia dal Regolamento generale.
ART. 29)
Il Consiglio Direttivo può, per motivi di sicurezza, di ordine o decoro, ingiungere l'immediato spostamento o abbandono dell'ormeggio occupato.
ART. 30)
Usufruire o l'aver usufruito di un dato posto d'ormeggio non dà in nessun caso un diritto sul medesimo.
ART. 31)
In caso di decesso dell'assegnatario dell'ormeggio, quest'ultimo passa automaticamente agli eredi purchè siano già Soci oppure diventino tali entro sei mesi dalla data del decesso.
ART. 32)
In caso di vendita o permuta di imbarcazione assegnataria di ormeggio entro gli specchi acquei concessi al Circolo, il Socio proprietario deve darne avviso scritto al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dall’avvenuto perfezionamento dell’atto.
Verrà tenuto a disposizione del Socio per un periodo non superiore a dodici mesi dalla avvenuta vendita dell'imbarcazione l'ormeggio sinora occupato.
Trascorso tale periodo senza che il Socio abbia provveduto all'acquisto di altra imbarcazione, l'ormeggio resosi libero verrà assegnato ad altro Socio proprietario di imbarcazione che risulti iscritto nell'elenco innanzi citato.
Nella sostituzione dell'imbarcazione dovranno venire rispettate le dimensioni attribuite al posto di ormeggio in causa, pena la decadenza dall'uso del medesimo.
L'eventuale assegnazione di altro ormeggio potrà venire effettuata qualora vi sia disponibilità.
Per quanto non previsto dal presente Titolo IX art. 27, 28, 29, 30, 31 e 32 si rimanda al Regolamento generale.
TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 33) - REGOLAMENTO GENERALE
E’ data facoltà ad almeno 1/5 dei Soci di proporre quanto di competenza del Consiglio Direttivo, di cui all’art. 18) punto 6, relativamente alla compilazione e modiche al Regolamento generale.
ART. 34) - MODIFICHE DELLO STATUTO
Le modifiche del presente Statuto devono venire deliberate dall’Assemblea Generale dei soci in prima convocazione con l'intervento di almeno metà dei Soci e in seconda convocazione con qualunque numero di intervenuti. In entrambi i casi la delibera è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 35) - DURATA E SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO
La durata del Circolo è indeterminata.
Lo scioglimento del medesimo può essere deliberato dall'Assemblea Generale con la partecipazione di almeno 2/3 dei Soci e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti, la quale Assemblea delibererà anche in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salva la diversa destinazione imposta dalla Legge.
In ogni caso è escluso il riparto fra Soci.